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È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, qualora le spese siano sostenute dall’1/7/2020 al 31/12/2021.
Il Decreto Rilancio, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110%, cosiddetto superbonus. Detrazioni fiscali che riguardano due macrocategorie di intervento edilizio:
COS’E’ IL SUPERBONUS?
Il Superbonus è una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
CHI SONO I BENEFICIARI?
QUANTO DURA:
In linea generale le spese devono essere sostenute dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Con le eccezioni:
TIPOLOGIE D’INTEREVENTO:
Il Decreto Rilancio ha previsto alcuni interventi edilizi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% e che possono trainare altri interventi che soli non potrebbero accedervi. Si distinguono, pertanto, tra le seguenti tipologie:
interventi trainanti – accedono direttamente al superbonus;
interventi trainati – accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).
Gli interventi trainanti
Gli interventi trainanti sono:
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:
I limiti di spesa
La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
-a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
-a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×40.000 + 2×30.000=380.000 euro.
La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
-a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
-a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×20.000 + 2×15.000=190.000 euro.
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
I requisiti richiesti dalla norma
REQUISITI MINIMI
Nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
-il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
-garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
-redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
MODALITA’ DI ACCESSO:
SCONTO IN FATTURA: fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA: con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
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La Montebianco Costruzioni srl è anche specializzata nella Sanificazione di Immobili Industriali. Disponiamo di un intero reparto aziendale interno e di una squadra di riferimento che si occupa solo di questo.
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Utilizziamo prodotti disinfettanti volti all’eliminazione della carica batterica e degli agenti contaminanti a base Didecil-Dimetil- Ammonio Cloruro, come da normativa Presidio Medico Chirurgico e Certificato CE.
A fine lavoro si rilascerà relativa Certificazione ai sensi della circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, che dovrà essere esposto in azienda dove si evidenzia che l’immobile è stato correttamente sanificato.
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Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
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Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
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